Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare del 18 marzo, è intervenuto in merito al pagamento dell’Imu su un’area fabbricabile pertinenziale. Ecco quanto specificato.
Diversamente dal precedente regime impositivo dell’Imu, secondo quanto stabilito dalla nuova disposizione recata dal comma 741 lett. a) dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, “si considera ‘parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente…'”.
La circolare del Mef ha specificato che “tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del codice civile nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni”.
Ne cosegue che dal 1° gennaio 2020 “il concetto di pertinenza ai fini Imu deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a). In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini Imu solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta ‘graffatura’. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici”.
A partire dal 1° gennaio 2020, dunque, per quanto riguarda il pagamento dell’Imu su un’area fabbricabile pertinenziale bisogna fare riferimento al comma 741 lett. a) dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha spiegato che “la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio” si può considerare pertinenza ai fini Imu solo se risulta accatastata insieme al fabbricato, anche tramite “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, altrimenti l’area continua a considerarsi edificabile e quindi sarà soggetta autonomamente a imposizione.