Nell’ambito delle tasse sulla casa, il 2020 sarà ricordato come l’anno dell‘addio alla Tasi e l’arrivo della nuova Imu 2020. Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, spiega a idealista/news cosa cambia con l’Imu 2020, quali sono le novità e le regole da seguire per il pagamento dell’acconto e per il calcolo dell’Imu.
“Con la finanziaria 2020 – spiega Cuchel – Imu e Tasi sono state unificate eliminando l’Imposta Unica Comunale. Di fatto non molto è cambiato dal momento che la base imponibile e le aliquote a discrezione dei Comuni sono rimaste invariate, come anche le scadenze del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo. Una novità importante per l’Imu e la Tasi è invece rappresentata dalla deducibilità del 50% dell’Imu per gli immobili strumentali, prevista nella Legge Finanziaria 2020”.
Pagamento dell’acconto Imu
Il presidente dei commercialisti ricorda, inoltre, che il documento del Mef relativo alla nuova Imu 2020 prevede poi una serie di casi particolari per il pagamento dell’acconto Imu 2020. Nel dettaglio:
- Immobile ceduto nel corso del 2019. Per evitare il versamente 2020 dell’Imu per questi immobili si tiene conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo, soluzione in linea con il criterio adottato dal Legislatore per il versamento dell’acconto.
- Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Il contribuente non versa nulla in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Esiste però la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente o di quella nuova, se pubblicata.
- Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Il contribuente dovrà versare l’acconto 2020 o per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020; oppure per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. Il che non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi; in tale caso si può scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.
- Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020. Vale quanto al punto a
- Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020. Vale quanto al punto b.
- Immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019. Nel caso in cui il contribuente possieda due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, vale quanto alla lettera c.
- Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce. Tali immobili nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all’abolizione di quest’ultimo tributo, vale quanto alla lettera b, con la specificazione che, qualora si opti per la soluzione di versare l’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento.
Calcolo IMU
Ricordiamo che per il calcolo Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5%, moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti; e infine moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.