L’emergenza covid in molti casi ha reso difficile per molte famiglie italiane provvedere al versamento del canone di locazione mensile. In mancanza di un provvedimento normativo ad hoc che preveda uno sconto sugli affitti per il coronavirus, la legge viene in aiuto di chi non può sostenere il pagamento? A spiegarlo è l’avvocato Augusto Cirla dello studio TALEA
Articolo scritto dall’avv Augusto Cirla
Il primario obbligo del conduttore è quello di provvedere al tempestivo pagamento del canone di locazione, ma l’eccezionale evento del Covid-19 ha messo in crisi anche colui che è sempre stato rispettoso dei suoi doveri verso il proprio locatore.
Non c’è ancora alcun provvedimento normativo che autorizzi l’inquilino a sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito e nemmeno di autoridursene la misura, talché in questo difficile periodo la soluzione deve essere raggiunta attraverso un accordo tra le parti del rapporto di locazione: da un lato il conduttore, ovviamente interessato a continuare ad occupare la propria abitazione; dall’altro il locatore, anch’egli propenso a mantenere in vita il contratto per evitare di rimanere ancor più penalizzato da una pro-gressiva morosità del suo inquilino.
E’ la stessa legge, con l’art. 1467 c.c., ad offrire un valido rimedio quando, a seguito di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la prestazione dovuta da una parte del contratto, appunto il pagamento del canone, diventa eccessivamente onerosa. Esclusa infatti, almeno con riguardo alle locazioni abitative, la volontà delle parti di risolvere il contratto, ecco la possibilità di liberamente decidere di modificare, temporaneamente o in modo definitivo, le condizioni del contratto, eliminando lo squilibrio che il Covid-19 ha purtroppo creato tra le reciproche prestazioni e riportando il contratto ad un giusto rapporto di scambio.
Il minimo che legittimamente può richiedere il conduttore è di ritardare il pagamento rispetto alla scadenza prevista in contratto, trattandosi di un inadempimento incolpevole provocato da un’ impossibilità sopravvenuta e, ci si augura, temporanea in quanto destinata a du-rare sino al termine dell’emergenza “coronavirus”: il tutto senza ad-debito di interessi e/o di penali in genere (art. 1256, comma 2°, c.c.).
Possibile anche concordare ulteriori nuove condizioni contrattuali, anche se è bene che il conduttore formuli per primo le sue proposte in proposito, sulla base delle proprie mutate condizioni economiche.
Ben venga dunque la richiesta di una equa riduzione del canone per tutto il periodo in cui permarrà il pericolo virus, termine quest’ultimo però difficile per ora da prevedersi e dunque probabilmente foriero di futuri contenziosi giudiziari, se non ben individuato. Meglio invece la stipula di un nuovo contratto a condizioni più confacenti alla nuova realtà che si presenterà purtroppo sul mercato delle locazioni – e non solo abitative – dopo l’eccezionale fenomeno del Covid-19.