Per quanto riguarda i beni merce delle imprese edili e il pagamento dell’Imu, cosa accade con le novità previste dalla legge di Bilancio 2020? Andiamo a scoprirlo.
La tassazione dei beni merce delle imprese edili rimane di fatto la stessa. Con la nuova Imu, i fabbricati costruiti per la vendita dalle imprese edili e non locati continuano a pagare quanto dovuto fino ad ora per la Tasi.
Immobili merce e Imu
Secondo quanto sottolineato dall’Ance, “la nuova disciplina Imu non cambia, nella sostanza, la tassazione dei beni merce delle imprese edili”. Nello specifico, “con l’unificazione delle aliquote Imu/Tasi disposte dalla legge di Bilancio 2020, i fabbricati costruiti per la vendita dalle imprese edili non locati, continuano a pagare a titolo di nuova Imu, quanto sin ora dovuto per la Tasi”.
In particolare, l’Ance ha evidenziato che “a fronte dell’unificazione tra Imu e Tasi, i fabbricati costruiti dall’impresa edile per la vendita e non locati sono tenuti esclusivamente all’obbligo di pagare un’aliquota corrispondente alla ‘vecchia Tasi’, sebbene a titolo di Imu”.
Con l’unificazione di Imu e Tasi, così come previsto dalla legge di Bilancio 2020, l’Ance ha ricordato che “l’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione”. E che “l’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille”.
Beni merce esenzione Imu
Per quanto riguarda l’esenzione Imu sui beni merce, ossia sui fabbricati costruiti dalle imprese edili per la vendita e non locati, l’Ance ha sottolineato che “l’esenzione vigente sino ad oggi ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis del DL 201/2011, sebbene non formalmente riproposta, è sostanzialmente confermata”. Aggiungendo: “Tali beni, infatti, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dello 0,1%, con facoltà dei Comuni di aumentarla sino allo 0,25% o di diminuirla sino all’azzeramento, così come già previsto ai fini Tasi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019”.
E precisando inoltre che “la legge di Bilancio 2020 conferma l’esenzione totale dall’Imu, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati a partire dal 1° gennaio 2022”.