Arriva la nuova normativa per l’attestato di prestazione energetica. Vediamo quali sono le novità in base al decreto che recepisce la direttiva 2018/844/Ue sull’efficienza energetica.
Il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (Ue) 2018/844 concernente la prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica cambia i parametri per la valutazione della prestazione energetica degli edifici.
Requisiti degli impianti
Innanzitutto, come sottolineato da Edil portale, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’edificio deve essere dotato di dispositivi autoregolanti, che possano controllare separatamente la temperatura di ogni vano o di una determinata zona riscaldata o raffrescata.
Per quanto riguarda l’installazione o la sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia, ci sono dei requisiti minimi da rispettare: il rendimento energetico globale, la corretta installazione, il corretto dimensionamento e sistemi di regolazione e controllo eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti. I requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono inoltre “rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica”.
Colonnine di ricarica
Il decreto stabilisce poi l’installazione delle colonnine di ricarica negli edifici residenziali e negli edifici non residenziali. Per quanto riguarda gli edifici residenziali, “ogni posto auto dei parcheggi interni o adiacenti deve essere predisposto all’installazione delle colonnine di ricarica”. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali “di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, dotati di più di dieci posti auto”, ogni cinque posti auto “deve essere installato un punto di ricarica e deve essere predisposta l’installazione per un punto di ricarica”.
Esenti “le piccole e medie imprese, gli edifici per cui la domanda di permesso di costruire sia presentata entro il 10 marzo 2021, le zone in cui la stabilità della rete locale possa essere messa a rischio dalle infrastrutture di canalizzazione necessarie”. Non ci sono poi obblighi “nel caso in cui il costo dell’installazione superi del 7% il costo della ristrutturazione dell’edificio”.
In base a quanto stabilito, inoltre, viene “introdotto il ‘livello di “prontezza’ dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart”, che andrà a sommarsi agli indicatori utilizzati per la definizione della prestazione energetica.
Attività certificatori
Cambiamenti in vista anche per l’attività dei certificatori, dal momento che “saranno aggiornati la metodologia di calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici, ai quali si aggiungeranno il livello di prontezza, le indicazioni sugli impianti tecnici e quelle sulla dotazione di punti di ricarica per le auto elettriche”. Verranno inoltre aggiornati “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”, oltre alle “modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici”.
Regolamenti edilizi
Novità poi per i regolamenti edilizi. In particolare, il titolo abilitativo edilizio si potrà ottenere rispettando i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici. Per adeguarsi “i Comuni avranno a disposizione 180 giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto”.