Con la risposta n. 140, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di spese di installazione condizionatori e detrazioni fiscali. Ecco quanto chiarito.
Il caso in esame riguarda un contribuente che ha istallato un condizionatore nella propria abitazione “detenuta con contratto di locazione stipulato con un Ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico”. La richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di detrarre dall’Irpef, “sulla base della normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986, n.917)”, la spesa sostenuta.
Vediamo dunque quanto è disposto in materia e quali sono i casi in cui è possibile la detrazione delle spese di installazione del condizionatore.
Con la risposta n. 140, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, “ai sensi dell’art. 16-bis del citato TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda – attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo – a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. Tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano – ai sensi del comma 1, lett. h) del citato articolo 16-bis del TUIR – anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 140, inoltre, “con la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E (cfr. pag. 265) è stato, da ultimo, precisato – confermando, tra le altre, la circolare 24 febbraio 1998 n. 57 – che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Nella medesima circolare n. 13/E del 2019 è, altresì, riportato un elenco non esaustivo di interventi riconducibili alla efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili – ammessi al beneficio fiscale in questione se realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti – tra i quali è indicata anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto”.
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la detrazionespetta “a condizione che le spese siano sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti – anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo – e sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche”. La detrazione, inoltre, spetta “a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese”.
Le Entrate hanno poi evidenziato che la circolare n. 13/E del 2019 ha confermato che “la detrazione spetta anche ai detentori dell’immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario”.
Nell’esprimere il suo parere, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla detrazione è precluso se al momento di inizio dei lavori non c’è un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Per quanto riguarda il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che esso può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori, ma deve essere formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Rispondendo in particolare al caso presentato dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile in quanto l’istante è in possesso dell’autorizzazione in forma scritta dell’Ente proprietario, però le spese devono essere state sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti, ancorché reversibile per la climatizzazione estiva, devono essere stati effettuati tutti gli adempimenti previsti e si deve essere in possesso della documentazione richiesta, compresa quella attestante le caratteristiche tecniche dell’apparecchio installato.
La detrazione delle spese di installazione del condizionatore è possibile per l’anno di sostenimento della spesa. Se la spesa non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.