Per capire come funziona la prescrizione del risarcimento danni in condominiobisogna fare attenzione a cosa dice la legge. Ecco, in particolare, il contenuto di due sentenze della Corte di appello di Milano, la n. 610 e la n. 492.
Con la sentenza n. 610, i giudici della Corte di appello di Milano hanno sottolineto che, “secondo la giurisprudenza della Suprema corte, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale” occorre “distinguere fra illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo, e illecito permanente, nel quale è la stessa condotta illecita a protrarsi nel tempo unitamente all’effetto dannoso”. Da un lato dunque illecito istantaneo e dall’altro illecito permanente. Bisogna quindi fare una distinzione tra questi due illeciti per valutare il termine di prescrizione del risarcimento danni del condominio.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2946 c.c., in caso di illecito istantaneo il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla prima manifestazione del danno; nel caso di illecito permanente il termine di prescrizione inizia a decorrere giorno dopo giorno “fino alla definitiva cessazione della condotta dannosa”.
Con la sentenza n. 492, la Corte di appello di Milano ha ricordato che il giorno a partire dal quale “fare decorrere il termine annuale per la denuncia consiste nel distinguere tra il mero sospetto che il danneggiato può avere della gravità del vizio e della sua derivazione causale e la conoscenza effettiva di tali circostanze”.
Trattando il tema, un articolo di Italia Oggi ha spiegato: “Quando l’illecito extracontrattuale ha natura permanente il termine da cui decorrono i cinque anni per agire a tutela dei propri interessi deve essere individuato non nel momento del suo manifestarsi, ma in quello della sua definitiva cessazione. Per quanto riguarda, invece, i gravi difetti di costruzione dell’immobile, il momento dal quale conteggiare i termini di prescrizione e di decadenza si identifica con l’acquisizione da parte del danneggiato di una piena consapevolezza in merito alla natura e alle cause dei vizi e, quindi, secondo quello che normalmente accade in questo tipo di controversie, a partire dalla redazione della perizia con la quale il consulente tecnico di parte evidenzia le difformità dell’opera rispetto allo stato dell’arte”.
Risarcimento danni in condominio, termini differenti (Italia oggi)