Novità in vista per il conguaglio Imu 2020. I comuni hanno tempo fino al 31 dicembre per approvare le nuove aliquote del 2020. I contribuenti, a loro volta, hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per pagare l’eventuale differenza, o conguaglio appunto, tra quanto corrisposto il 16 dicembre – scadenza che rimane invariata – e quanto dovuto in base alle nuove aliquote. La novità è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto sulla proroga dello stato di emergenza covid.
Secondo i commi aggiuntivi 4-quinquies-4-septies, introdotti al Senato in sede di conversione della legge sulla proroga dello Stato di emergenza covid, approvata in via definitiva il 25 novembre, viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei Comuni, sul sito del dipartimento delle finanze del Mef, delle aliquote e dei regolamenti Imu. E’ altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.
Inoltre i successivi commi dell’articolo 1 della legge prevedono che “Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. 4-septies. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”
Secondo le novità introdotte quindi si profilano due diversi scenari per i contribuenti alle prese con il saldo dell’Imu 2020:
- Nei comuni dove sono state già approvate le nuove aliquote per il 2020entro il 31 ottobre – pubblicate entro il 16 novembre – la scadenza del saldo del 16 dicembre corrisponde al conguaglio. I contribuenti dovranno quindi versare la seconda rata secondo le aliquote del 2020.
- Nei comuni che approveranno le nuove aliquote entro il 31 dicembre – pubblicate entro il 31 gennaio – i contribuenti entro il 16 dicembre dovranno versare il saldo 2020 con le aliquote del 2019, quindi uguale alla somma già corrisposta a giugno per l’acconto, – ed entro il 28 febbraio pagare il conguaglio,ovvero l’eventuale differenza tra quanto versato a dicembre e quanto dovuto in base alle nuove aliquote. Un’eventuale differenza negativa implica il diritto del contribuente al rimborso della somma eccedente.