La normativa sembra non chiarire con esattezza se il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni sia sovrapponibili. Vediamo quali sono i dubbi e gli orientamenti.
Si ricorda, innanzitutto, che il bonus facciate introdotto con la legge di Bilancio 2020 prevede che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
In base a quanto evidenziato dal comma 220 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, “nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.
Secondo quanto evidenziato da Edil portale, “il dubbio è che nelle zone A e B gli interventi sull’involucro usufruiscano di una detrazione maggiore (il 90% invece del 65%, con tetto di spesa, previsto dall’ecobonus)”.
Sulla questione è intervenuta Federarchitetti, secondo cui “le due detrazioni non si sovrappongano”, ma, “nell’ambito di uno stesso intervento, le diverse lavorazioni sono scisse e ognuna usufruisce di un bonus sulla base delle sue caratteristiche”. Ad esempio, “i lavori di tinteggiatura avrebbero diritto al bonus facciate, mentre i lavori in grado di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica avrebbero accesso all’ecobonus”.
Facendo riferimento, a titolo esplicativo, a un intervento di rivestimento a cappotto, secondo Federarchitetti, il comma 220 della legge di Bilancio 2020 rimanda all’ecobonus, nel momento in cui “afferma che gli interventi sono soggetti ai controlli dell’Enea”.
Prendendo poi in considerazione l’installazione di un ponteggio e l’ultimo strato di intonaco, secondo Federarchitetti “le spese sostenute per il ponteggio e per l’ultimo strato di intonaco possono essere ammesse al beneficio del bonus facciate”. Eventualmente, si potrebbero dividere “tali spese proporzionalmente imputandole in parte al rifacimento facciate e in parte all’efficientamento energetico, con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65%”.
Bonus facciate ed ecobonus possono sovrapporsi? (Edil portale)