L’emergenza coronavirus ha fatto slittare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, è arrivata anche una proroga per i termini di presentazione per la domanda di cassa integrazione. Vediamo cosa cambia.
A renderlo noto è stata Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro, che ha spiegato: “Con il decreto approvato in Consiglio dei ministri abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza covid”.
Catalfo ha anche aggiunto: “In questo modo assicuriamo a tutte le imprese un’ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di CigCovid-19, garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto agosto”.
Nel dettaglio, il decreto agosto, nella sua struttura originaria, prorogava le scadenze dal 31 luglio al 31 agosto, mentre con le modifiche apportate si giunge a una ulteriore proroga fino al 31 ottobre. Stesso discorso anche per l’invio delle domande, la cui scadenza era prevista al 30 settembre, mentre ora cade sempre al 31 ottobre con la nuova proroga.
Va ricordato inoltre che il decreto agosto aveva anche stabilito la possibilità di richiedere la cassa integrazione anche in due parti: 9 settimane a cui potevano aggiungersi altre 9 con due istanze distinte, ovvero un primo periodo pari a 9 settimane per l’appunto e un secondo di altrettante, spettanti solo ai datori di lavoro per i quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane di cassa integrazione.
Prima dell’intervento della proroga, il decreto agosto aveva già disposto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in periodi successivi al 12 luglio 2020 venissero inglobati al primo periodo di 9 settimane. A partire dal 13 luglio, quindi, il periodo massimo di cassa integrazione che può essere concesso non deve superare le 18 settimane totali.