Vendere una casa senza il certificato di agibilità è legale, ma non lo è abitarci. Che fare quindi quando questo documento manca? E, in particolare, come ci si deve comportare quando il venditore ha comunicato il problema, ma si è anche impegnato a ricevere l’autorizzazione del Comune prima della stipula del rogito? È infatti probabile che, convinti delle buone intenzioni del proprietario dell’immobile, si firmi comunque l’accordo preliminare. Se però il certificato tarda ad arrivare si può recedere dall’acquisto e non si è costretti a firmare il contratto definitivo.
Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, secondo la quale la formula “non c’è il certificato di agibilità” che è contenuta nell’accordo preliminare non indica che l’acquirente vi abbia rinunciato del tutto. Dunque, quest’ultimo conserva il diritto di vedersi consegnato questo documento prima di comprare definitivamente l’abitazione.
Se poi chi sta acquistando è ignaro della mancata abitabilità della casa, che invece il venditore ha l’obbligo di comunicare prima della stipula del contratto, può rinunciare alla transazione anche una volta che questa è già conclusa. Può cioè ottenere dal giudice la risoluzione del contratto e vedersi restituiti i soldi versati, oltre che incassare un risarcimento del danno. In conclusione, il rifiuto da parte dell’acquirente di firmare il contratto definitivo per un immobile che non ha ottenuto l’agibilità, o l’abitabilità, è giustificato: una persona ha il diritto di comprare una casa che soddisfi le ragioni economiche e sociali, così come i bisogni che ne hanno determinato la scelta di acquistarla. E il primo tra tutti è proprio la fruibilità, una qualità che si ritiene essenziale.