Via libera al superbonus 110 per cento anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce abitazione principale. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate. Ecco quanto spiegato.
Con la risposta n. 455, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente affrontato il tema dell’ecobonus 110 per cento. Nel caso in esame, un contribuente ha acquistato, beneficiando delle agevolazioni prima casa, un edificio residenziale unifamiliare esistente, costruito negli Anni ’50, di classe energetica F, con l’intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta ristrutturato.
Secondo quanto spiegato, i lavori di ristrutturazione previsti consistono nella demolizione e ricostruzione dell’edificio. Il Comune in cui si trova l’immobile è inoltre classificato zona 2 rischio sismico. Una volta eseguito l’intervento edilizio, l’edificio che ne risulterà avrà una sagoma diversa rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore e una classe di rischio sismico di classe A o superiore.
Presentando il caso, il contribuente ha domandato all’Agenzia delle Entrate se possa accedere alle misure fiscali previste dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto stabilito dall’articolo 119 del decreto Rilancio e dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E. In particolare, per quanto riguarda la necessità che l’immobile oggetto di intervento debba costituire abitazione principale del soggetto che intende fruire dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, nella sua formulazione attuale, il comma 9, lettera b) dell’articolo 119 prevede che “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: (…) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”. E il comma 10 dell’articolo 119 chiarisce che i soggetti di cui al comma 9, lettera b), “possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
La circolare n. 24/E del 2020, per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, realizzati su edifici unifamiliari, ha chiarito che “il superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (…) per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari”.
Analizzando poi lo specifico caso, che vede l’istante intenzionato a effettuare interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, “al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi)”, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “sulla base dei chiarimenti contenuti nella citata circolare 24/E del 2020, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame – fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello – si ritiene che sia possibile fruire del superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione come sopra precisato non è più richiesta ai fini del superbonus”.
Via libera, dunque, al superbonus 110 per cento anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione della seconda casa.
Per quanto riguarda poi la possibilità per il contribuente di fruire, per gli interventi che intende effettuare, sia delle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, sia delle detrazioni per gli interventi ammessi al superbonus di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al superbonus, come nel caso dell’istante che intende effettuare sia interventi di efficienza energetica che di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi”.
Per quanto riguarda gli interventi antisismici, il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, “stabilisce che la detrazione spettante per tali interventi ai sensi dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Cfr. comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio). Per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del Tuir che deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili”.
Ciò significa che, se nello stesso immobile vengono eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che “anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”. Questo vuol dire che, ad esempio, il superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell’istanza.