Con la risposta n. 425, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori. Nello specifico, l’istante ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e dei relativi provvedimenti attuativi. Vediamo quanto chiarito.
L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha innanzitutto chiarito che l’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 al comma 2-sexies prevede: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui [al medesimo articolo 14], in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
Secondo quanto spiegato, la possibilità di cedere il credito originariamente era circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, poi – a partire dal 1° gennaio 2018 – è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche a quelli sulle singole unità immobiliari.
A definire le modalità attuative della cessione del credito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e quello del 18 aprile 2019, prot. n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che le circolari del 18 maggio 2018, n. 11/E e del 23 luglio 2018, n. 17/E hanno fatto chiarezza in merito all’ambito applicativo della cessione del credito ecobonus, anche alla luce delle modifiche introdotte con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 9, della legge n. 205 del 2017.
In particolare, la circolare n. 11/E del 2018 individua i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente ricordato che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, al punto 3.3, è stato stabilito che “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”.
E’ stata disciplinata, dunque, l’ipotesi in cui la cessione sia disposta in favore di più fornitori. Attenzione però. In questo caso, infatti, la detrazione cedibile deve essere “nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti”.
In base a quanto riportato, in conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni ecobonus“maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito”.