In seguito all’emergenza coronavirus sono state apportate novità anche per quanto riguarda i termini di decadenza delle agevolazioni prima casa. Ecco le date da ricordare.
Il decreto legge liquidità ha previsto la sospensione della scadenza dei termini previsti per le agevolazioni prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Il testo del decreto liquidità, relativo ai “Termini agevolazioni prima casa” (Art. 24), recita: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020”.
Come sottolineato da Fisco Oggi, che ha risposto alla domanda di un contribuente, “il decreto ha sospeso per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini per effettuare gli adempimenti necessari per il mantenimento del beneficio prima casa e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”. Ne consegue, dunque, che i “termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021“.
Fisco Oggi ha poi sottolineato che “tra i termini sospesi vi è anche quello di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile, da adibire ad abitazione principale, deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa”.