Il “Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica” approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti e pubblicato il 28 maggio 2020 parla di tassa sulla prima casa. Vediamo quanto affermato.
Analizzando la finanza degli enti territoriali, in particolare le criticità e le prospettive, il documento evidenzia tutti i problemi legati alla riduzione del gettito locale e propone un’analisi, per l’appunto, delle criticità e delle prospettive del sistema di tassazione decentrata in Italia.
Soffermandosi sul fatto che “non si dovrebbe prescindere da ciò che le risorse debbono finanziare”, il Rapporto afferma che “l’imposizione immobiliare presenta il vantaggio di conformarsi al principio del beneficio come criterio di ripartizione dei tributi, dato che è ragionevole presumere che il valore dei servizi comunali – o la loro assenza – abbia un riflesso importante sui valori immobiliari. In questo modo beneficiari e finanziatori dei servizi tendono a coincidere. Con l’esenzione dell’abitazione principale questa relazione viene meno e la principale imposta comunale finisce per colpire numerosi soggetti per i quali il virtuoso circuito tra tassazione e rappresentanza politica si interrompe”.
Nel testo si legge: “La forte riduzione del gettito locale a fronte dell’emergenza sanitaria e le modalità che dovrà assumere l’intervento centrale a sostegno delle realtà territoriali ripropongonocon forza il tema del sistema di finanziamento. Nel Rapporto si propone un’analisi delle criticità e delle prospettive del sistema di tassazione decentrata in Italia. Esso deve tenere conto di numerosi fattori. In primo luogo, non si dovrebbe prescindere da ciò che le risorse debbono finanziare. Su questo tema, il processo di decentramento italiano ha subìto diverse interruzioni. Dal lato delle funzioni fondamentali delle Regioni, non si è ancora pervenuti ad una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni diverse da quella sanitaria, e di conseguenza non è ancora stabilito il percorso di superamento del criterio della spesa storica. Inoltre, le recenti istanze di regionalismo differenziato rendono potenzialmente ancora più problematico il percorso verso un quadro stabile di federalismo simmetrico. Anche per gli enti locali appare fermo il processo di definizione dei fabbisogni legati alle funzioni fondamentali, e molta incertezza, negli anni, si è manifestata sul ruolo di specifiche fonti di finanziamento.
Ancora incompleto e soggetto a cambiamenti frequenti anche il sistema di finanziamento. Nelle Regioni l’attuale modalità di copertura finanziaria dei livelli essenziali, a cui è destinata una quota rilevante dei tributi propri, non lascia molti margini di autonomia per il finanziamento delle spese libere a valere su quegli stessi tributi. Su circa 37 miliardi di IRAP e IRPEF, circa 30 sono vincolati al fabbisogno sanitario, a cui si aggiungono meno di 7 miliardi di tassa automobilistica regionale e il gettito di alcuni tributi minori, con distribuzione territoriale dipendente dalle capacità fiscali di ciascuna Regione. Con riferimento agli accertamenti del 2018, più di due terzi del gettito complessivo di IRAP e addizionale IRPEF era vincolato al finanziamento delle prestazioni sanitarie. Lo spazio di manovra delle Regioni, dunque, si limita a 16 miliardi di euro, che rappresentano il 14,6 per cento del gettito totale derivante dai tributi propri. E ciò senza considerare che non tutto il maggiore gettito di Irap e dell’addizionale IRPEF – rispetto alla quota sanitaria – può considerarsi espressione di un autonomo esercizio della potestà impositiva regionale, dato che in alcune Regioni l’aumento si è reso necessario – in quanto obbligatorio – nel caso di squilibri nel settore sanitario. Ne consegue un peso preponderante dei tributi devoluti, che includono le compartecipazioni e le quote del fondo perequativo, e che rappresentano più del 60 per cento del totale delle entrate.
Sul fronte della tassazione delle amministrazioni locali, il d.lgs. n. 23/2011 prevedeva un riordino più esteso della fiscalità comunale e una semplificazione del quadro tributario. Tuttavia, nel corso degli anni, molti dei provvedimenti originariamente inseriti nel decreto sono stati disattesi. I quattro tributi principali, se si fa eccezione per la TARI che rappresenta una tariffa e garantisce un gettito complessivo inferiore ai 7 miliardi nelle Regioni a statuto ordinario, forniscono al complesso dei Comuni risorse per circa 15 miliardi, con la parte preponderante esercitata dall’IMU. I tributi minori, complessivamente, garantiscono un gettito inferiore a 1 miliardo di euro. Si riscontra nel sistema attuale – e anche nei tentativi di riordino e semplificazione poi sospesi – l’affidamento in via principale a tributi che abbiano un collegamento con basi imponibili di natura immobiliare. L’imposizione immobiliare presenta infatti il vantaggio di conformarsi al principio del beneficio come criterio di ripartizione dei tributi, dato che è ragionevole presumere che il valore dei servizi comunali – o la loro assenza – abbia un riflesso importante sui valori immobiliari. In questo modo beneficiari e finanziatori dei servizi tendono a coincidere. Con l’esenzione dell’abitazione principale questa relazione viene meno e la principale imposta comunale finisce per colpire numerosi soggetti per i quali il virtuoso circuito tra tassazione e rappresentanza politica si interrompe.
Appaiono, infine, piuttosto incerti i meccanismi perequativi finora predisposti, per ciò che riguarda sia le modalità di distribuzione, che l’estensione della perequazione dei livelli essenziali e delle capacità fiscali. In una certa misura, la maggiore debolezza consiste nella difficoltà di tracciare una netta linea di demarcazione tra funzioni che rispondono a logiche diverse e pongono problematiche differenziate. Le funzioni fondamentali implicano, generalmente, la definizione, a livello centrale, di livelli essenziali di servizio, con l’obiettivo di garantire una sostanziale uniformità tra enti locali a prescindere dagli specifici orientamenti territoriali. Per le funzioni non fondamentali, invece, il tipo e il livello di erogazione del servizio dovrebbero essere rimessi alla libera determinazione degli enti territoriali sulla base del sistema di preferenze e dei bisogni locali. Su queste funzioni, il governo centrale si può limitare a garantire una adeguata dotazione di risorse in tutti i territori. A questo riguardo, nell’esperienza italiana, non sembra essersi delineata una tendenza netta – e forse opportuna – verso la separazione del finanziamento e della perequazione delle funzioni fondamentali, dal finanziamento e dalla perequazione di quelle non fondamentali. L’assenza di questa scelta riflette anche la difficile interazione tra le forme di prelievo destinate al finanziamento degli enti territoriali e la necessità, da più parti manifestata, di procedere a una revisione complessiva del sistema tributario nazionale, almeno nelle sue componenti quantitativamente più rilevanti. Una revisione che dovrebbe logicamente precedere a definizione della struttura di finanziamento degli enti territoriali, per garantire il necessario equilibrio sia in termini di separazione delle fonti tributarie, sia in termini di coordinamentotra prelievi centrali, regionali e comunali”.