Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare del 18 marzo, è intervenuto in merito al saldo Imu 2020. In particolare, ha spiegato cosa fare qualora non avvenisse la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767.
Secondo quanto evidenziato dalla circolare del Mef, “in caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, ai sensi del comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l’anno 2019″.
Qualora, dunque, entro il 28 ottobre 2020 non venissero pubblicate le delibere, si applicherebbero le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l’anno 2019.
La circolare ha spiegato che “si perviene a tale conclusione in ragione di quanto affermato” in relazione alla “mancanza di una soluzione di continuità tra la precedente disciplina dell’Imu e quella recata dalla legge n. 160 del 2019, nonché alla luce del combinato disposto del comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del citato comma 767 secondo i quali in caso di mancata approvazione e conseguente pubblicazione nei termini di legge si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”.
Secondo quanto sottolineato, inoltre, “tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso”. E ancora: “Per le fattispecie impositive non assoggettate all’Imu nell’anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l’aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751”.
La circolare ha poi evidenziato che una considerazione a parte deve essere fatta “per le fusioni di comuni avvenute nel 2020, per le quali, in assenza di delibera delle aliquote Imu 2020 da parte del comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla legge n. 160 del 2019”.
Sulla scia della continuità della disciplina dell’Imu, c’è anche vale anche l’ipotesi “di mancata pubblicazione del regolamento per l’anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente nell’anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti:
- l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura;
- l’importo minimo di versamento (ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo Imu, tale importo è pari a 12 euro)”.